Pagamento e prescrizione dei tributi locali
Molti cittadini non sanno che i tributi locali, per far sì che producano i loro effetti, devono essere portati a conoscenza del destinatario, cioé consegnati presso l’abitazione di residenza o presso la residenza fiscale dichiarata antecedentemente.
Grande attenzione è stata posta dalle Commissioni Tributarie sulla questione della prescrizione dei tributi locali, che, infine, hanno aderito alle indicazioni della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, pronunciatasi in merito con la sentenza n. 24822 del 2015.
La Cassazione ha definito i tributi locali prestazioni periodiche e, proprio in ragione della loro periodicità, sono stati assoggettati alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c.
Il termine di decorrenza della prescrizione non segue, tuttavia, il cosiddetto principio di postalizzazione, che individua quale inizio il momento in cui l’atto viene consegnato all’ufficiale giudiziario o al servizio postale (come nel caso di notifica degli atti giudiziari), bensì il principio generale di ricettizietà degli atti unilaterali, in base al quale a rilevare è il momento in cui tali atti pervengono a conoscenza del destinatario, ovvero quando giungono all’indirizzo dello stesso.
Pertanto, laddove si volesse verificare se è intervenuta la prescrizione, è necessario verificare non solo se l’avviso di pagamento è stato o meno notificato correttamente, ma anche individuare il momento in cui è pervenuto a conoscenza del destinatario.
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