L’obbligo di versare l’assegno di mantenimento al coniuge tradito non è automatico
La Suprema Corte con la sentenza n. 22704 del 11 agosto 2021 ha ribadito l’ormai orientamento consolidato per cui il coniuge che si vede addebitare la separazione per aver violato il dovere di fedeltà non ha l’obbligo automatico di versare l’assegno di mantenimento all’altro coniuge.
Occorre premettere che la pronuncia di addebito può essere richiesta solo in caso di separazione giudiziale ed è pronunciata in tutti i casi in cui la violazione degli obblighi coniugali siano stati causa della crisi matrimoniale, tra cui il dovere di fedeltà.
Con ciò, la sentenza di separazione con addebito, oltre a statuire le condizioni della separazione stessa, comporta delle conseguenze patrimoniali di natura sanzionatoria. In primis il coniuge nei confronti del quale viene addebitata la separazione perderà il diritto all’eventuale assegno di mantenimento che gli spetterebbe in caso di squilibrio economico, in peius, nei confronti dell’altro. Non solo, il coniuge infedele non avrà diritto, se non ancora intervenuta sentenza di divorzio, ad ereditare dall’ex coniuge in caso di premorienza.
Per quanto riguarda il diritto all’assegno di mantenimento nei confronti del coniuge a cui è stata addebitata la separazione, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che qualora la situazione economica dopo la separazione resti equilibrata, il coniuge “tradito” non ha diritto all’automatico assegno, salvo che non dimostri lo squilibrio economico subito a causa della separazione che non gli permette di mantenere il medesimo tenore e stile di vita che aveva durante il matrimonio.
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