
Il Ministero della Giustizia istituisce un fondo per il rimborso delle spese legali per gli imputati assolti
Il Ministero della Giustizia, con decreto del 20 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 20 gennaio 2022 serie n. 15, ha definito le modalità di erogazione dei rimborsi delle spese legali sostenute dagli imputati assolti per il triennio 2021-2023.
Il decreto legge, infatti, stabilisce che l’imputato che è stato assolto perché il fatto non sussiste, il fatto non è previsto dalla legge come reato, il fatto non costituisce reato (ad esclusione dei casi di assoluzione parziale di più capi di imputazione, estinzione del reato per amnestia o prescrizione e per sopravvenuta depenalizzazione) con sentenza divenuta irrevocabile nell’anno 2021, ha diritto ad ottenere un rimborso per le spese legali sostenute nel limite massimo di € 10.500.
Il rimborso è ripartito in tre quote annuali di pari importo a partire dall’anno successivo in cui la sentenza è diventata irrevocabile.
La domanda dovrà essere presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, mentre per le sentenze irrevocabili nel corso del 2021 le domande potranno essere presentate dal 1 marzo fino al 30 giugno 2022. Per ottenere il rimborso il richiedente dovrà presentare la fattura emessa dal difensore, con espressa causale del pagamento e dell’avvenuto pagamento, correlata dal parere di congruità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
A decorrere dall’anno 2021 è stato stabilito un fondo di 8 milioni di euro; le domande saranno valutate secondo il numero dei gradi di giudizio e della durata del processo.
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