Finalmente rafforzata la tutela di chi subisce danni da cose in custodia riconducibili alla pubblica amministrazione

Finalmente rafforzata la tutela di chi subisce danni da cose in custodia riconducibili alla pubblica amministrazione. Ad esempio, nel caso di caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l’accertamento della responsabilità dovrà essere condotto ai sensi dell’art. 2051 c.c. e, pertanto, non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, richiedendosi, per l’integrazione del caso fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno.

Quando si parla di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 ci si riferisce, tra le altre cose, a quei danni occorsi sulle strade pubbliche di competenza e sotto il controllo della pubblica amministrazione e delle quali risponde quest’ultima, se non dà prova del caso fortuito.

Se fino a poco tempo fa vi era incertezza sul reale responsabile di detti danni, recentemente la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 4035 del 16 febbraio 2021, ha rafforzato la tutela dei soggetti danneggiati attribuendo al custode una responsabilità c.d. oggettiva indipendentemente dal comportamento, colposo o doloso, di chi ha subito il danno. Per tale motivo la pubblica amministrazione, laddove non riesca a dimostrare il caso fortuito, risponderà di tutti quei danni cagionati all’utente della strada che avrebbe potuto, con l’ordinanza competenza, controllare ed evitare.

Lo studio legale Biondi segue da anni tali pratiche giudiziali.

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